STATUTO
ART. 1) L'Associazione di volontariato sociale, denominata “DIFFERENZA MATERNITA', Modena”, scaturente dall'esperienza ed attività svolte fin dal 1987 dal Gruppo Differenza Maternità dell'Udi di Modena, ha la propria sede a Modena in Via del Gambero n. 77 -Casa delle Donne-, ed ha durata a tempo indeterminato.
ART. 2) L'Associazione non ha scopo di lucro e aderisce ai principi propri della "Carta degli Intenti" approvata a Roma dall'Assemblea generale autoconvocata UDI nella seduta del 1-2 aprile 1995.
ART. 3) L'Associazione ha come finalità:
A) Valorizzare i percorsi e le buone pratiche della maternità e della genitorialità, sia naturali che adottive.
B) Promuovere, organizzare, realizzare:
- iniziative pubbliche, ricerche, progetti, consulenze e informazioni sulle opportunità presenti sul territorio a sostegno delle tematiche della salute della donna, nonché delle scelte di maternità, per valorizzare una cultura rispettosa delle differenze, in un nuovo rapporto tra i sessi nelle responsabilità genitoriali;
- iniziative di auto e mutuo aiuto e sostegno durante la gravidanza, di sostegno alla donna e alla coppia riguardo al parto;
- iniziative, studi e ricerche volte a valorizzare e sostenere il legame madre/bambino come pilastro per la salutogenesi della donna, al sostegno dell’allattamento materno come base per un imprinting di amore e di salute;
C) Svolgere in proprio, e promuovere anche in collaborazione con altri, attività di informazione, formazione e/o ascolto in ordine alla legislazione ed ai servizi relativi ai temi d'interesse dell'Associazione;
D) Individuare e raccogliere materiale bibliografico sui temi d'interesse dell'Associazione, per favorire e promuovere scambi, orientamenti e informazioni con e per le donne;
E) Promuovere ricerche, predisporre proposte e progetti, organizzare convegni, mostre, dibattiti e iniziative tese a dare valore alla cultura di genere sui temi della salute, sessualità, riproduzione e cura;
F) Adoperarsi per la trasmissione delle conoscenze e delle tradizioni femminili, sui temi attinenti l'Associazione, attraverso la predisposizione di borse di studio, seminari e corsi di approfondimento/formazione/informazione.
Per realizzare tali finalità, l'Associazione intende sperimentare anche nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche, ed in particolare con le amministrazioni locali, provinciali e regionali e con le aziende e/ o strutture sanitarie.
L'Associazione si propone anche di essere punto di riferimento e/o di collegamento con altri gruppi di donne presenti sul territorio nazionale, per costruire pensiero, cultura e contrattualità incisivi nei confronti delle scelte istituzionali del Governo, delle Regioni e degli Enti locali, nonché della società e degli individui.
Tutte le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle proprie aderenti. L’attività delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea delle socie. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socia.
ART. 4) Il numero delle socie è illimitato.
Possono aderire all'Associazione tutte le donne che condividono le finalità dell'Associazione e che sono mosse da spirito di solidarietà sociale.
Chi intende associarsi deve presentare domanda al Consiglio, che delibera sull'ammissione in base al capo a) dell'art. 10 del presente Statuto. La domanda di ammissione deve contenere l'esplicita dichiarazione di condividere principii e finalità dell'Associazione e di accettare le norme del presente statuto.
Le socie hanno il diritto e si assumono l'impegno di partecipare attivamente, a titolo volontario, alla programmazione e realizzazione delle attività e delle iniziative indette, e di frequentare la sede sociale.
Le socie hanno diritto di voto, nelle assemblee sociali ordinarie e/o straordinarie, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci e/ o rendiconti preventivi e consuntivi, nonché per ogni altra decisione inerente l'attività e perseguimento delle finalità dell'Associazione, come da Statuto; tutte le socie hanno il diritto di accesso alle cariche elettive. Ogni socia può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega scritta ad altra socia, la quale può rappresentare non più di 2 socie deleganti.
ART. 5) Le socie sono tenute:
a) al pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali ulteriori contributi richiesti, nella misura proposta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea;
b) all'osservanza delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) a prestare la propria attività in forma volontaria, spontanea e gratuita.
L'associata cessa di essere tale per dimissioni o per accertata violazione degli obblighi previsti al capo a) e/o al capo b) di questo articolo.
L'esclusione della socia è deliberata, con atto motivato, dall’Assemblea delle socie, dietro proposta del Consiglio; l’Assemblea deve preventivamente ascoltare i chiarimenti e le motivazioni addotte a propria giustificazione dall'interessata, prima della decisione definitiva.
ART. 6) La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori dell'Associazione ed è costituito dalle quote e contributi delle associate, dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni, anche di terzi.
Le singole associate non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso od esclusione.
ART. 7) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio predispone il bilancio consuntivo che deve essere sottoposto ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente al bilancio preventivo, anch’esso predisposto dallo stesso Consiglio;
ART. 8) Sono organi dell'Associazione: l' ASSEMBLEA delle socie, il CONSIGLIO,
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 9) L'ASSEMBLEA è composta da tutte le associate in regola con il pagamento della quota sociale. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) decidere il numero delle componenti il Consiglio e la durata in carica del Consiglio stesso;
b) eleggere, su autoproposizione, le componenti del Consiglio, designando tra esse
c) decidere la quota associativa annuale nonché la misura di eventuali ulteriori contributi richiesti alle socie;
d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio, nonché i piani finanziari ed i rendiconti su progetti;
e) approvare il programma generale di attività annuale;
f) presentare proposte, progetti, ecc., sulle tematiche dell'Associazione;
g) deliberare l’esclusione delle socie.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dalla Presidente almeno due volte l'anno, mediante avviso comunicato a tutte le associate in regola con il pagamento della quota associativa, da inviarsi dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L’Assemblea, ordinaria può essere convocata per richiesta avanzata da almeno 1/10 (un decimo) delle socie.
In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i 2/3 delle associate, calcolandosi nel numero anche le socie che abbiano conferito delega di rappresentanza e voto ad altra socia.
In seconda convocazione, che potrà essere fissata a distanza di un giorno dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle presenti e delibera, con il voto favorevole della maggioranza delle presenti, tranne che nell’ipotesi dell’Articolo 12, con voto palese o segreto secondo le decisioni di volta in volta assunte dall'Assemblea stessa, con la medesima maggioranza.
L'Assemblea straordinaria è richiesta, tra l'altro, per deliberare la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria viene convocata dalla Presidente, su delibera del Consiglio, nonché ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta, con indicazione dell'oggetto da sottoporre alla decisione dell'Assemblea, almeno 1/10 (un decimo) delle associate.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita , in una convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi delle associate; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate, tranne nell’ipotesi dell’Art.12. Le deliberazioni sono valide quando ottengano il voto favorevole di almeno i due terzi delle socie presenti.
ART. 10) Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominate, su autoproposizione tra le proprie associate, dall'Assemblea, che tra le stesse designa
Il Consiglio nomina la segretaria e la tesoriera, anche scegliendo al di fuori delle proprie componenti.
In caso di dimissioni di una o più consigliere, il Consiglio rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile che procederà alla nomina delle nuove consigliere, purchè il numero delle componenti rimaste -ivi comprese
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle consigliere.
In particolare, il consiglio ha i seguenti compiti:
a) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
b) deliberare l'assunzione di personale dipendente, o stipulare contratti di collaborazione professionale che si rendessero necessari per il raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dei progetti/ iniziative decisi;
c) determinare l'importo delle quote associative annuali e degli
eventuali ulteriori contributi necessari alla vita
dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria;
d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nonché i piani finanziari/rendiconti di specifici progetti, da presentare all'Assemblea ordinaria delle socie per l'approvazione;
e) provvedere a tutto quanto necessario per l'iscrizione dell'Associazione in specifici Albi ed elenchi, secondo le normative vigenti;
f) predisporre e/ o raccogliere le proposte delle socie per le attività annuali, da sottoporre alla valutazione/approvazione dell'Assemblea;
g) promuovere l'Associazione, e tutte le sue attività, verso l'esterno ed in particolare verso le Associazioni femminili, le Commissioni e i Comitati Pari Opportunità, le istituzioni locali e sanitarie.
ART.11)
Spetta alla Presidente convocare e presiedere il Consiglio e l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria delle socie.
In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale dell'Associazione e le funzioni della Presidente vengono assunte dalla Vicepresidente.
ART. 12) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere
deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) delle associate.
ART. 13) In caso di scioglimento, il patrimonio ed i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato avente analoghe finalità e operanti in identico o analogo settore.
ART. 14) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazionismo e volontariato.


